Il presente articolo è volto a fornire chiarimenti e informazioni in merito ad alcune delle disposizioni a carattere fiscale contenute nel D.L. 34/2019, di seguito brevemente analizzate.

Dichiarazione Imu: Il termine per presentare la dichiarazione Imu slitta dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo. Inoltre, viene eliminato l’obbligo di presentare la dichiarazione Imu per chi vuole beneficiare della riduzione del 50% Imu e Tasi sulle case concesse in comodato ai figli o ai genitori.

Niente prova dei requisiti per l’Imu ridotta: Novità anche in tema di riduzione dell’Imu per gli immobili locati a canone concordato. Ora per fruire dell’imposta al 75%, il contribuente è esonerato dalla presentazione del modello di dichiarazione che attesti il possesso del requisito, e da qualunque altro onere di dichiarazione o comunicazione.

Affitti brevi: Prevista l’istituzione di una banca dati pubblica delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Ogni singola locazione breve dovrà essere identificata mediante un codice alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Il medesimo codice dovrà essere usato e pubblicato anche dai gestori dei portali internet e dagli agenti immobiliari. L’inosservanza dell’obbligo comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 500 euro a un massimo di 5mila euro e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione sarà raddoppiata.

Riapertura rottamazione-ter e saldo e stralcio: Nuovo termine per la rottamazione delle cartelle inviate dal fisco, nonché per il saldo e stralcio, ossia la sanatoria delle cartelle per omessi versamenti riservata a chi è in difficoltà economica. Per l’adesione, ci sarà tempo fino al 31 luglio 2019 per entrambe le tipologie. Versando le imposte o i contributi dovuti i contribuenti potranno mettersi in regola, senza dover pagare sanzioni e interessi. Il pagamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, o nel numero massimo di 17 rate consecutive.

“Rientro dei cervelli”: Per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020 la durata del regime fiscale di favore è aumentata da 4 a 6 anni e, se in presenza di specifiche condizioni (fra cui, figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia), la durata dell’agevolazione è prolungata a 8, 11 o 13 anni. Per i lavoratori “impatriati”, il trasferimento di residenza in Italia a partire dal 2020 è premiato con un incremento dal 50% al 70% della riduzione dell’imponibile e si eleva da 5 a 10 periodi di imposta la possibilità di fruire di maggiori agevolazioni fiscali in presenza di alcune condizioni (figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale).

Cordialmente

Studio Sprovera & Papini

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