Ogni anno è necessario controllare se si è obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi – modello 730 o modello REDDITI – oppure se si è esonerati. La presentazione del modello 730 ha scadenza il 7 luglio, mentre il modello REDDITI dovrà essere presentato telematicamente entro il 30 settembre.

Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell’anno 2018 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate successivamente. In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello REDDITI. La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca. La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2018.

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2018 hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2019 e non possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • nel 2018 hanno percepito:

– redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

– redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;

– redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;

– redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);

– redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;

– plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;

– redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;

  • nel 2018 e/o nel 2019 non sono residenti in Italia;
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, moello 770 (sostituti d’imposta);
  • utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

CASI DI ESONERO

CASI DI ESONERO

CASI DI ESONERO PER LIMITI DI REDDITO

CASI DI ESONERO PER LIMITI DI REDDITO

CONDIZIONI GENERALI DI ESONERO

CONDIZIONI GENERALI DI ESONERO

Per conoscere i principali documenti necessari per una corretta compilazione della dichiarazione dei Redditi, si consiglia di consultare il seguente link: Documenti necessari per la Dichiarazione dei Redditi

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