Ogni anno è necessario controllare se si è obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi – modello 730 o modello REDDITI – oppure se si è esonerati. La presentazione del modello 730 ha scadenza il 7 luglio, mentre il modello REDDITI dovrà essere presentato telematicamente entro il 30 settembre.
Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell’anno 2018 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate successivamente. In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello REDDITI. La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca. La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2018.
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2018 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
Devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2019 e non possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
- nel 2018 hanno percepito:
– redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
– redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
– redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
– redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
– redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
– plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
– redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
- nel 2018 e/o nel 2019 non sono residenti in Italia;
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, moello 770 (sostituti d’imposta);
- utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
CASI DI ESONERO
CASI DI ESONERO PER LIMITI DI REDDITO
CONDIZIONI GENERALI DI ESONERO
Per conoscere i principali documenti necessari per una corretta compilazione della dichiarazione dei Redditi, si consiglia di consultare il seguente link: Documenti necessari per la Dichiarazione dei Redditi