Il D.L 34/2019 ha ridisegnato il calendario del termine di pagamento delle imposte ed ha stabilito che:
“per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale … e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione … i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive … nonché dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019”.
La proroga interesserà i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (a prescindere o meno dalla sussistenza di cause di esclusione) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. È altresì disposto che la proroga interessa anche i soggetti che partecipano a soggetti trasparenti (ex artt. 5, 115 e 116, TUIR), “interessati” dagli ISA. Di conseguenza, potranno fruire della proroga dei termini di versamento anche coloro che hanno applicato o applicano il regime di vantaggio o forfetario di cui all’art. 1 della Legge n. 190/2014.
Sono pertanto esclusi:
• i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’art. 54, comma 1, TUIR superiori a € 5.164.569;
• contribuenti per i quali è prevista una causa di esclusione dagli ISA.
La disposizione fa riferimento ai termini dei versamenti delle imposte “risultanti dalle dichiarazioni” dei redditi, dell’Irap e dell’Iva (Irpef con relative addizionali, Ires).
Inoltre, sono oggetto di differimento:
• imposte sostitutive (cedolare secca, contribuenti minimi e forfetario, capital gain, l’IVIE e IVAFE, ecc.);
• acconto del 20% sui redditi a tassazione separata;
• contributi previdenziali “variabili” (IVS, Gestione separata di professionisti senza Cassa e contributi Cipag);
• diritto annuale alla CCIAA (Circ. 103161/2011 MISE per il diritto dovuto per il 2011).
• emessa bolletta doganale (importazioni/esportazioni);
Il differimento dei termini riguarda i versamenti in scadenza “tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019”.
Tali versamenti potranno essere effettuati entro il 30/09/2019, ferma restando la possibilità di procedere al versamento alle ordinarie scadenze.
Va evidenziato che, ancorché la nuova disposizione non faccia alcun riferimento espresso alla possibilità di usufruire dell’ulteriore differimento di 30 giorni (art. 17 DPR n. 435/2001), si ritiene sia possibile effettuare i versamenti entro il 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,40%.