SUCCESSIONI

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Lo Studio Sprovera Papini si occupa di tutti gli adempimenti connessi alla dichiarazione di successione. Sarà nostra cura fornire agli eredi tutte le informazioni necessarie in tema di successione, consigliandoli sulle procedure e sulle scelte da adottare, e procedendo alla redazione e presentazione della dichiarazione stessa

La dichiarazione di successione deve essere presentata nel momento in cui viene a mancare una persona che lascia in eredità dei beni mobili e immobili. Questa dichiarazione deve essere presentata dagli eredi, sia per testamento sia per legge, ma anche, dagli amministratori dell’eredità, dagli esecutori testamentari e dai trust, se presenti.

Se ci sono più persone che hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione è sufficiente che una sola di queste la presenti.

La dichiarazione di successione non deve essere presentata nel caso in cui l’eredità è stata devoluta o al coniuge o ai parenti in linea retta (genitori, figli, nipoti) e l’ammontare complessivo del valore sia inferiore a € 100.000,00, e non ci siano beni immobili.

Nel caso siano presenti beni immobili, sarà necessario versare l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale.

Le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni e donazioni sono state previste dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.

In particolare, vengono applicate le aliquote:

  • del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
  • del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
  • del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
  • dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.