L’Agenzia delle Entrate, il 27 marzo 2017, ha emanato un provvedimento (Prot. 58793) con cui, tra l’altro sono dettati in maniera precisa i termini entro cui inviare (telematicamente) alla stessa Amministrazione finanziaria, i dati relativi:

 

  • al nuovo spesometro di cui all’art. 21 D.L. n. 78/2010 (come modificato dal D. L. n. 193/2016);
  • ai dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e bolle doganali, nel caso in cui il contribuente decida di optare, comunque, per l’invio telematico;
  • delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’art. 21-bis Dl n. 78/2010.

 

Dall’anno di imposta 2017, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA, i soggetti passivi (titolari di partita IVA) devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, e i dati delle relative variazioni. Sono esclusi dalla trasmissione obbligatoria dei dati delle fatture:

 

  • Contribuenti che trasmettono i dati delle fatture per opzione;
  • Produttori agricoli situati nelle zone montane;
  • Contribuenti in regime forfetario;
  • Contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • Amministrazioni pubbliche.

 

La disciplina prevede che i dati vanno trasmessi (telematicamente) con cadenza “trimestrale” entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Tuttavia, solo per il primo anno di applicazione (ossia 2017), il legislatore ha stabilito che i dati vadano trasmessi con scadenza semestrale (18 settembre con riferimento ai dati delle fatture del I° semestre 2017 e febbraio 2018 per le fatture del II° semestre 2017). Solo a regime (ossia dal 2018), la trasmissione dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del II° mese successivo al trimestre di riferimento.

Nessuna proroga ha interessato l’obbligo della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (di cui all’art. 21-bis Dl n. 78/2010). I soggetti obbligati, già dal 2017, dovranno effettuare le comunicazioni trimestrali secondo il seguente calendario:

  • 1° trimestre entro il 31 maggio;
  • 2° trimestre entro il 16 settembre;
  • 3° trimestre entro il 30 novembre;
  • 4° trimestre entro febbraio.

 

Tabella riepilogo scadenze invio telematico dei dati
Tipo di comunicazione Periodo d’imposta 2017 Dal 2018
Nuovo spesometro (art. 21 D.L. 78/2010)
  • 1° semestre entro il 16 settembre 2017
  • 2° semestre entro febbraio 2018
  • 1° trimestre entro il 31 maggio
  • 2° trimestre entro il 16 settembre
  • 3° trimestre entro il 30 novembre
  • 4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo
Comunicazione opzionale dei dati delle fatture (art.1,  comma 3, Dlgs. n. 127/2015)
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis Dl n. 78/2010)
  • 1° trimestre entro il 31 maggio
  • 2° trimestre entro il 16 settembre
  • 3° trimestre entro il 30 novembre
  • 4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo
  • 1° trimestre entro il 31 maggio
  • 2° trimestre entro il 16 settembre
  • 3° trimestre entro il 30 novembre
  • 4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo

 

 

Dott. Angelo Sprovera

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